Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, che è l'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, qualora si tratti di sostanza o preparato classificato come pericoloso, una scheda di sicurezza contenente le informazioni adatte a permettere all’utilizzatore di prendere i necessari provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e per la protezione dell'ambiente. Le informazioni devono soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In particolare, la scheda di sicurezza deve permettere al datore di lavoro di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso, e di valutare l'eventuale rischio alla salute e sicurezza dei lavoratori derivante dal loro uso. Le informazioni contenute nella scheda di sicurezza devono essere redatte in maniera chiara e concisa. La scheda di sicurezza deve essere preparata da un tecnico competente che deve tenere conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nella misura in cui sono conosciute. A partire dal 1° giugno 2015 le Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) delle MISCELE dovranno essere redatte conformemente all’Allegato II del Regolamento n. 453/2010, ovvero le miscele dovranno essere classificate ed etichettate secondo i criteri previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP). Il servizio é rivolto ai produttori, importatori o commercianti di miscele pericolose ed ha lo scopo di sgravare l' azienda dall'onere di compilare e mantenere aggiornare le schede di sicurezza e l'etichettatura dei propri prodotti alle norme vigenti in Italia. In particolare ci occupiamo di: