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Certificazione energetica degli edifici

Dall'1 luglio 2009, tutte le singole unita' immobiliari soggette a trasferimento a titolo oneroso, sia esistenti che di nuova costruzione, dovranno essere dotate dell'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.), secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 bis del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.. LACERC, azienda leader a Palermo nel settore dello studio e consulenza in materia ambientale, si occupa della redazione dell'Attestato di certificazione energetica.
I continui incrementi nel costo dell'energia hanno portato negli anni l'Unione Europea a sviluppare dei programmi per promuovere la cultura del risparmio energetico partendo dagli elementi che maggiormente consumano ed inquinano: gli edifici ad uso abitativo. In quest'ambito, l'Attestato di certificazione energetica e' uno strumento in grado di restituire trasparenza al mercato contribuendo a procedere nella direzione di una riduzione continua e costante dei consumi energetici. D'ora in avanti un edificio di qualita' potra' e dovra' essere valutato anche in base al suo consumo energetico, non soltanto in base ai numerosi fattori che sino ad oggi ne hanno determinato il valore.
L'A.C.E. determina le prestazioni energetiche ed i livelli di consumo dell'edificio/unita' immobiliare ed indica anche i possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto per la riduzione dei consumi. A questo sistema si associa un meccanismo di etichettatura che riporta la classe di prestazione energetica su una scala cha va da A (massima prestazione) a G (minima prestazione), analogo al sistema in uso per gli elettrodomestici. I fattori che incidono sul consumo di energia nelle nostre case sono essenzialmente i seguenti:
• caratteristiche dell’involucro e qualità dell'isolamento termico • esposizione
• caratteristiche degli infissi
• caratteristiche dell'impianto termico
• modalita' di produzione dell'acqua calda

Lacerc e' in grado di effettuare in situ misurazioni precise e fornire dati di ottima affidabilita' al fine di produrre un attestato che sia strumento utile ed affidabile per i propri clienti. Il D.Lgs. 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, per cui ha eliminato la sanzione della nullita' del contratto di compravendita per chi non alleghi la certificazione al rogito. La normativa nazionale vigente, prevede comunque l'obbligo di dotare l'immobile della certificazione. Pertanto la violazione dell'obbligo, anche se non puo' invalidare l'atto di trasferimento puo' essere fonte di responsabilita' civile del venditore nei confronti dell'acquirente, quantomeno per la mancata informazione circa l'inesistenza del documento. La mancata consegna dell'A.C.E. legittima l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1477-1453-1455 Cod. Civ. con conseguente diritto dell'acquirente alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che non. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che e' nei suoi diritti pretendere dal venditore l'Attestato di Certificazione Energetica dell'immobile, importante strumento conoscitivo in grado di incidere sui costi di gestione dell'immobile stesso. Il valore di un immobile sul mercato, d'ora in avanti dipendera' anche dalla sua prestazione energetica. Si tenga presente che un appartamento di 100 mq, in classe A (a Palermo) consuma per riscaldamento e acqua calda sanitaria, meno di 2.000 kWh/anno, contro oltre 10.000 kWh/anno di una casa in classe G che, tradotto in euro, significa una differenza di costi di energia di circa 2.000 euro/anno.
I nostri professionisti sono grado di effettuare i rilievi sugli immobili finalizzati al rilascio dell'A.C.E. in tempi estremamente ridotti. Lacerc e' gia' al Vostro servizio.

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