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Caratterizzazione rifiuti

LACERC esegue caratterizzazioni merceologiche ed analitiche di rifiuti speciali pericolosi e non effettuando anche la verifica di sussistenza dei requisiti per l'eventuale assimilazione a rifiuto urbano nonche' le analisi chimiche e chimico-fisiche finalizzate alla quantificazione delle specie che possono conferire ai rifiuti la qualita', secondo la pregressa classificazione, di tossici e nocivi (delibera CIR 27/07/84).
La caratterizzazione analitica rilasciata e' sempre corredata dal dato numerico (%w/w) associato alle classi di pericolosita' da H3 ad H8, H10 e H11 per confronto con l'art. 2 della Decisione 2000/532/CE e s.m.i., cosi' come trasposta dal Legislatore nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ("Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV. A questo scopo viene fatto, al momento, riferimento al D.M. 28 febbraio 2006 che recepisce la direttiva 2004/74/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. E' tuttavia da evidenziare che la norma comunitaria non esclude la sussistenza di determinate classi di pericolosita' limitandosi ad affermare l'attuale assenza di limiti relativamente alle classi H1, H2, H9, H12, H13 e H14.
LACERC, ove possibile, non esclude l'associazione di queste ulteriori classi di pericolosita' ai rifiuti esaminati. L'attivita’ che LACERC svolge comprende ovviamente, anche tenendo conto delle indicazioni rese dalla committente in merito all'origine del rifiuto, l'individuazione del codice CER da assegnare al rifiuto esaminato.
In ultimo, la certificazione rilasciata individua le possibili destinazioni del rifiuto come ad esempio operazioni di recupero in procedura semplificata (di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. o D.M. 12/06/2002 n. 161) od ordinaria di cui all'allegato C, alla parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 o, nell'impossibilita' tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, ad attivita' di smaltimento di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
L'eventuale avvio a discarica (D.Lgs. 36/03) prevede inoltre la verifica di conformita' dell'eluato ai limiti tabellari di cui al D.M. 3 agosto 2005 nonche' l'accertamento di specifiche caratteristiche sul rifiuto tal quale che LACERC esegue regolarmente.

LACERC